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Il Tar si schiera dalla parte del Comune: giusto limitare i B&B

"Non è irragionevole porre limiti alle dimensioni degli appartamenti a uso turistico"

Il Tar si schiera dalla parte del Comune: giusto limitare i B&B

La tendenza all'espulsione dei residenti dai centri storici è spesso attribuita alla "progressiva sottrazione" di alloggi destinati a scopi turistici. In questo contesto, il Comune di Bologna ha implementato una misura definita "non irragionevole", che limita, ma non proibisce in modo assoluto, l'offerta di alloggi extra-alberghieri. Tale normativa è stata giudicata "ragionevole e coerente con l'obiettivo perseguito" di evitare l'esclusione dei cittadini bolognesi dal centro. Queste parole provengono dal Tar dell'Emilia-Romagna, che ha validato le regole imposte da Palazzo D'Accursio per contenere la diffusione dei B&B nella città.

I giudici amministrativi, con queste motivazioni, hanno dato ragione al Comune nella controversia con la società Cleanbnb. Quest'ultima si era rivolta al Tar alla fine di dicembre, in risposta al rifiuto di Palazzo D'Accursio di consentire la destinazione di tre appartamenti ad affitti turistici brevi. Secondo le norme del Regolamento edilizio comunale, modificato l'anno precedente, tali appartamenti mancavano, tra l'altro, del requisito di superficie utile minima di 50 metri quadrati. Cleanbnb contestava sia il Regolamento edilizio sia il Piano urbanistico generale, definendo "irragionevole" il requisito di alloggio minimo applicato esclusivamente alle abitazioni a uso turistico. Tuttavia, il Tar ha osservato che "la modifica del Regolamento edilizio non ha in alcun modo alterato la variante generale al Pug nel suo impianto fondamentale". Inoltre, il requisito di alloggio minimo "era già previsto dal previgente Regolamento edilizio per le attività di ospitalità turistica svolta in alloggi residenziali; pertanto, non vi è stata alcuna modifica di regime giuridico".

Inoltre, i giudici hanno sottolineato che "non è affatto irragionevole la scelta di limitare il requisito dell'alloggio minimo alla locazione turistica, considerando l'obiettivo di mettere sul mercato unità abitative di piccole dimensioni per categorie che altrimenti troverebbero ostacoli alla residenza in città storica, come single, studenti e lavoratori non residenti. La presenza stabile di una popolazione con bisogni differenti dai turisti evita l'espulsione di attività artigianali e di servizi per la persona da parte di esercizi di somministrazione cibi e bevande o di vendita di prodotti turistici". Inoltre, il Tar Emilia-Romagna ha affermato che, nel prendere questi provvedimenti, il Comune di Bologna "ha esercitato un potere che gli spetta". Infatti, "non ha affatto ecceduto la discrezionalità conferitagli dalla legge in materia di governo del territorio", né ha violato la libera concorrenza. La regolamentazione degli alloggi turistici, infatti, "non è manifestamente illogica".

Il potere dei Comuni, infatti, "non è limitato alla determinazione delle regole tecniche cui deve conformarsi l'attività edilizia, ma comprende anche la facoltà di porre limiti al dimensionamento degli alloggi". Nel caso specifico, scrivono i giudici, "il Comune di Bologna non ha imposto un divieto assoluto allo svolgimento di attività come affittacamere, locazione di case e appartamenti per vacanza, locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico, di fornitura saltuaria di alloggio e prima colazione, ma solo una limitazione ragionevole, volta a garantire l'accesso alla residenza in città storica anche a fasce di popolazione che altrimenti rischierebbero di essere escluse dal mercato, evitando così lo spopolamento del centro".

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