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Il caso
17 Febbraio 2025 - 10:40
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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Ancona ha decretato la ripetizione del concorso ordinario del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinato ai docenti di laboratorio delle scuole secondarie nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria, a causa di una "violazione dell'anonimato nell'espletamento della prova pratica". Tale decisione è stata presa a seguito del ricorso presentato da un gruppo di candidati, assistiti dall'avvocato Gaetano Liberoti. In ottemperanza alla sentenza, il Ministero dell'Istruzione sarà tenuto a ripetere la prova pratica per tutti i partecipanti al concorso e, successivamente, a rinnovare le prove orali, approvando infine una nuova graduatoria di vincitori, con validità a partire dal prossimo anno scolastico.
Il concorso, che si è tenuto a maggio 2024 a Porto Sant'Elpidio, è stato oggetto di critica poiché ai partecipanti era stato richiesto di indicare nome e cognome sui fogli delle risposte, compromettendo così l'anonimato. Questo concorso, indetto a livello nazionale per l'assunzione di circa 20.000 docenti, è stato strutturato su base interregionale e le relative procedure sono state amministrate dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, responsabile della nomina della commissione incaricata della valutazione dei partecipanti.
La commissione ha predisposto che la prova pratica per gli aspiranti docenti della classe B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) si svolgesse in forma scritta. Tuttavia, il TAR ha evidenziato l'assenza di motivazioni valide per derogare dal "rispetto del principio di anonimato".
L'avvocato Liperoti ha sottolineato: "Quando una prova pratica viene strutturata in forma scritta, occorre rispettare la regola generale del suo svolgimento in forma anonima, non essendoci alcun valido motivo per cui chi corregge la prova debba conoscere il nome del suo autore, così da mettere a rischio la credibilità e la trasparenza del concorso".
Il TAR ha applicato questo principio giurisprudenziale notando che si trattava di una prova da effettuarsi nell'arco di otto ore, il cui scopo era la redazione di una dimostrazione tecnica destinata a studenti di un istituto tecnico o professionale. Di conseguenza, non poteva essere concepito che tale prova potesse svolgersi in presenza della commissione durante l'intero arco di tempo concesso.
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