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Il fatto
10 Aprile 2025 - 22:45
Foto di repertorio
La prostituzione fa il suo ingresso ufficiale nel linguaggio burocratico italiano. Nell'ultima revisione dell'elenco Ateco, il sistema di codifica che classifica le attività economiche, è apparsa una voce che sicuramente susciterà dibattito: il codice 96.99.92, relativo ai cosiddetti "servizi di incontro ed eventi simili". Questa aggiunta potrebbe segnare un cambio di rotta sul fronte fiscale e amministrativo, tuttavia solleva numerosi interrogativi di natura legale.
Nello specifico, il nuovo codice Ateco raggruppa un'ampia varietà di attività: dall'accompagnamento sociale (come escort e accompagnatori) alle agenzie matrimoniali, fino alle più controverse "organizzazioni di eventi di prostituzione" e la gestione di locali dove si esercita il meretricio. In pratica, include sia chi offre prestazioni sessuali in maniera autonoma, sia chi si occupa degli aspetti logistici e organizzativi, incluso il reclutamento. È opportuno ricordare che, in Italia, la prostituzione non costituisce di per sé reato; la legge sanziona lo sfruttamento, l'induzione e l'organizzazione di tali attività per scopo di lucro. Qui risiede la contraddizione più esplosiva: mentre da un lato il codice Ateco sembra fornire a chi si dedica alla prostituzione un mezzo di regolarizzazione fiscale, dall'altro apre la strada a potenziali conflitti con il Codice penale, che prevede pene severe – fino a otto anni di carcere – per chi organizza o gestisce attività legate allo sfruttamento.
Il rischio, tangibile, è che tale classificazione venga percepita come una legittimazione indiretta di pratiche che la legge continua a considerare reato. In effetti, il codice Ateco 96.99.92 finisce per accomunare attività legittime (come l'accompagnamento privato) e attività perseguibili penalmente, quali la gestione di case di appuntamento o la creazione di eventi a sfondo sessuale a pagamento. Si tratta di un paradosso normativo che potrebbe generare ambiguità sia nei registri delle camere di commercio che nelle aule dei tribunali e che rilancia, ancora una volta, il dibattito su una legge che da decenni non conosce cambiamenti, mentre il mercato – sia online che offline – evolve a ritmi molto più veloci della giurisprudenza.
Nel frattempo, chi intenderà registrarsi con questo codice dovrà confrontarsi non solo con il fisco, ma anche con un quadro giuridico che, al momento, continua a oscillare tra la zona grigia e il divieto esplicito. Si tratta di una nuova voce statistica che potrebbe trasformarsi in una problematica politica e legale molto più complessa di quanto una semplice sequenza numerica possa suggerire.
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